IL DEPOSITO IN FEDERAZIONE

A partire dalla stagione agonistica 2019/2020 è possibile depositare presso la Segreteria Generale della FIGH i contratti per prestazione sportiva dilettantistica stipulati tra le società affiliate e i propri atleti e tecnici maggiorenni.

I contratti depositati vengono riconosciuti dalla Federazione nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Organico, mentre quelli non depositati saranno considerati nulli e inefficaci, ferma restando la validità del tesseramento. 

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
articolo 31, commi 6 e 7, del Regolamento Organico

Le controversie di natura meramente patrimoniale nascenti dal contratto potranno, qualora le parti lo abbiano espressamente previsto o comunque qualora vi acconsentano, essere risolte tramite procedura arbitrale di cui all’art. 54 dello Statuto. Le parti potranno, per la scelta del proprio arbitro, fare ricorso all’apposito elenco predisposto dalla Federazione e pubblicato sul sito federale alle particolari condizioni economiche nello stesso precisate.

Nella liquidazione delle competenze il Collegio Arbitrale si attiene ai parametri stabiliti dalla Federazione.

Le controversie di natura non meramente patrimoniale, che investono profili relativi al vincolo di tesseramento, sono devolute agli organi competenti.

Limitatamente ai tesserati per i quali, in applicazione della normativa E.H.F, sia stato ufficializzato all’organismo europeo lo status di “contract player”, trova applicazione l’art. 31, commi 8 e 9 del Regolamento Organico. 

LA RISOLUZIONE DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tra le ipotesi in cui gli atleti possono ottenere la cessazione del vincolo di tesseramento dall’affiliato di appartenenza (Sezione III del Regolamento Organico), vi è anche il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui all’art. 31 del Regolamento Organico.

In questo caso, nel rispetto della procedura di cui all’art. 53 del Regolamento Organico, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale in materia di trasferimento degli atleti e previo pagamento dello specifico contributo di segreteria, la parte interessata può proporre istanza di risoluzione del vincolo di tesseramento e del relativo contratto per prestazioni dilettantistiche.

L’istanza deve essere inviata al Consiglio Federale, alla Commissione Tesseramento e alle altre parti e deve contenere tutte le richieste con le relative motivazioni e la documentazione a supporto.

La controparte ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni e la documentazione a supporto entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza precedentemente inviata dalla parte che ha interesse a richiedere la risoluzione del vincolo di tesseramento e del relativo contratto.

La Commissione Tesseramento, acquisito il contratto depositato presso la Segreteria Generale e la suddetta documentazione, nonché, qualora lo ritenesse necessario, eventuali integrazioni dalle parti, formula un parere non vincolante al Consiglio Federale, il quale dispone, con delibera o con provvedimento equivalente, la risoluzione del vincolo e dispone altresì in ordine alle spese di procedura.

La risoluzione del vincolo e del contratto può essere disposta solo per gravi inadempimenti che non permettano la prosecuzione del rapporto (ad esempio, il mancato pagamento di una quota pari almeno al 20% dell’emolumento annuale contrattualmente previsto in favore dell'atleta/tecnico).

Il mancato pagamento delle sanzioni o la mancata osservanza delle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale di cui all’art. 54 dello Statuto, in materia di controversie meramente patrimoniali, costituisce violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, ai sensi dell’articolo 53, comma 10, del Regolamento Organico.

Il contributo di segreteria, da corrispondere al momento della formalizzazione dell’istanza di risoluzione del vincolo di tesseramento e del contratto, varia a seconda dell’emolumento annualmente previsto nel contratto per prestazione dilettantistica; attualmente ammonta ad € 300,00 per contratti fino a € 10.000 annui, ad € 600,00 per contratti fino a € 20.000 annui e ad € 900,00 per contratti superiori a € 20.000.

FAQ

Quando effettuare il deposito?
Entro e non oltre 90 giorni dalla data del perfezionamento del tesseramento dell’atleta/tecnico o dalla data di rinnovo annuale del vincolo all’atto della riaffiliazione.

Dove effettuare il deposito?
Presso la Segreteria Generale della FIGH.

Come effettuare il deposito?
A mezzo PEC, raccomandata a/r o consegna a mano di un plico contenente:

a) un originale del contratto, che dovrà essere sigillato in una busta chiusa firmata sui lembi da uno o entrambi i contraenti a comprova dell’integrità dello stesso, riportando sulla busta stessa il nome e cognome dell’atleta/tecnico nonché la denominazione dell’affiliato;

b) la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di deposito, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Quanto costa depositare?
Il deposito del contratto, attualmente, è gratuito.

Come effettuare il pagamento della tassa di deposito?
Utilizzando il conto corrente postale 81392003 intestato a F.I.G.H. - causale “deposito contratto prestazione dilettantistica”.

Chi può depositare?
Il contratto, firmato da società e atleta/tecnico, può essere depositato da entrambe le parti, di comune accordo, o unilateralmente da una delle due parti.

Il contenuto del contratto diviene pubblico con il deposito?
La procedura di deposito consente di mantenere assolutamente riservato il contenuto del contratto. La busta sigillata, infatti, viene conservate agli atti della Segreteria Generale per poi essere messa a disposizione dell’organo competente solo in caso di contenzioso.